Prima di aprire una Partita Iva o cambiare regime fiscale è importante conoscere le varie opzioni disponibili e i vantaggi e gli obblighi di ognuna. E se parliamo del regime agevolato, una delle prime cose da tenere a mente è il comportamento dei forfettari con la ritenuta d’acconto.
Cos’è la ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto è una trattenuta che viene effettuata da tutti i committenti che sono sostituti d’imposta. Per semplificare, tutte le aziende, i professionisti e in generale gli enti in regime di contabilità ordinaria o semplificata e le pubbliche amministrazioni.
Queste poi le versano all’Agenzia delle Entrate come acconto dell’IRPEF dovuto dal professionista che con la Dichiarazione dei Redditi dovrà versare solo la differenza.
Ovviamente i privati e gli altri forfettari, che non sono sostituti d’imposta, non posso fare questa operazione e quindi il problema non si pone.
La ritenuta d’acconto e il forfettario
Se hai optato per questo regime, la prima cosa da tenere a mente è che non devi inserire la ritenuta d’acconto nelle tue fatture. Chiunque sia il committente.
Del resto, la ritenuta è un acconto sull’IRPEF, dalla quale il professionista forfettario è esente, dato che versa l’imposta sostitutiva. Perché qualcuno dovrebbe farti una ritenuta per qualcosa che non devi pagare?
Inoltre, l’imposta sostitutiva è il 15% (o il 5% in alcuni casi) dell’imponibile, quindi la ritenuta sarebbe più alta dell’imposta totale.
Forse questo è più chiaro con un esempio:
Marco fa l’avvocato ed è un libero professionista forfettario. Deve emettere una fattura di 500 euro per una consulenza. Se applicasse la ritenuta d’acconto questa ammonterebbe a 100 euro.
Ma (ed è un grosso ma)
Essendo in regime forfettario l’imposta sostitutiva che dovrà versare sarà data da 500 x 78% (coefficiente di redditività)= 390 x 15%. Quindi 58,50 euro.
In nessun caso una persona o una società in regime forfettario verserà il 20% del fatturato come imposta sul reddito.
Non so se ai tempi il governo fece anche questo ragionamento, ma è sicuramente un buon motivo.
Ritenuta d’acconto trattenuta per errore al professionista forfettario
Se sei in regime forfettario dovresti emettere le fatture senza ritenuta d’acconto e con la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.
Tuttavia può capitare che per errore (o inesperienza) tu inserisca la ritenuta o dimentichi la dicitura e per questo il committente la trattenga lo stesso. È una situazione rara ma non impossibile.
In questo caso ci sono diverse soluzioni, a seconda del momento in cui ti accorgi dell’errore.
Dopo il pagamento ma prima del versamento dell’F24
Se ti sei accorto che il tuo committente ha trattenuto una ritenuta d’acconto non dovuta e non è ancora il 16 del mese successivo al pagamento, fai presente l’errore e chiedi il saldo di quanto dovuto.
Tieni presente che il 16 è l’ultimo giorno per il versamento, qualcuno potrebbe farlo prima, quindi non te la prendere se chiami il 14 e ti dicono che hanno già pagato l’F24.
Dopo il 16 del mese successivo a quello del pagamento
In questo caso, il committente ha già versato la ritenuta d’acconto all’erario tramite l’F24. Ti consiglio quindi di chiedere se possono saldarti l’importo dovuto e utilizzare la ritenuta versata per compensarne un’altra successiva.
La risposta può dipendere dal fatto che la società preveda o meno di dover operare altre ritenute d’acconto o più semplicemente da quanto è rigido il loro ufficio amministrativo (o il loro commercialista).
Se ti dovessero rispondere che non è possibile non temere. Non ha perso quei soldi, li potrai recuperare.
Dopo l’invio della Certificazione Unica (CU)
Dopo l’invio della CU non si può rimediare all’errore perché i dati sono già stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. O meglio, è possibile fare una rettifica delle documentazioni inviate, ma è molto più semplice fare il recupero, quindi non chiederla.
Come recuperare le ritenute versate per errore
Ogni anno (entro la fine di marzo) tutti i tuoi committenti che sono sostituti d’imposta devono inviarti la Certificazione Unica relativa all’anno precedente. Anche se sei un professionista in regime forfettario.
In essa sono indicati tutti i compensi che hai percepito e le ritenute, anche quelle applicate per errore.
A questo punto non dovrai fare altro che richiedere il rimborso con la Dichiarazione dei Redditi.
Quindi, come vedi, c’è sempre tempo per recuperare le trattenute non dovute.
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Il forfettario deve versare le ritenute d’acconto?
Passiamo un attimo dall’altra parte. Sei in regime forfettario e ricevi una fattura da un altro professionista con l’indicazione della ritenuta d’acconto. Cosa fare?
Una peculiarità del regime forfettario è che non sei obbligato a fungere da sostituto d’imposta, quindi non sei tenuto a versare la ritenuta.
Pertanto, se ti accorgi che il tuo fornitore ha fatto un errore (o ignorava il tuo regime fiscale), chiedigli semplicemente di riemettere la fattura senza ritenuta.
Volendo potresti anche decidere di versarla e pagare al fornitore il netto. Con il regime forfettario infatti non sei tenuto a fare da sostituto d’imposta, ma niente te lo vieta. E scegliere di effettuare le trattenute non ti impedisce di restare comunque un professionista forfettario.
Ricordati solo che in questo caso dovrai presentare il modello 770 e inviare ai tuoi fornitori la Certificazione Unica.
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